Restituzione IVA

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Restituzione IVA:

Rimborso Iva: è possibile chiederlo entro 10 anni e non entro il termine minore di 2 anni. Lo ha indicato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con una recente sentenza.

In passato le Amministrazioni finanziarie italiane hanno applicato il regime prescrizionale di due anni per richiedere il rimborso dell'IVA erroneamente versata dal contribuente o versata in eccesso.

Nel caso specifico un contribuente si vedeva rigettata la richiesta di rimborso per “tardività della domanda”. L'Amministrazione finanziaria adìta rilevava, infatti, che la domanda era stata presentata oltre i due anni dall'erroneo versamento e che pertanto doveva ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 21 co.II D. Lgs. 546/92.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto invece che nel caso di specie debba essere applicato il termine prescrizionale di dieci anni così come previsto dall'art. 2946 del codice civile, atteso che il versamento di importi IVA non dovuti, siano essi non dovuti tout court o non dovuti perché eccedenti la quota dovuta, devono considerarsi un indebito oggettivo da parte dell'Amministrazione Erariale. Rientrando tale figura nella previsione dell'art. 2033 c.c. il termine di prescrizione per la richiesta di restituzione è necessariamente quello decennale.

Non esistendo una norma specifica è, infatti, applicabile quella generale prevista dall'art. 2946 c.c. che individua in dieci anni il tempo di prescrizione di ogni diritto, anche quelli relativi a crediti di natura fiscale o tributaria.

Riguardo al diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato erroneamente interviene l'art. 2033 c.c. già citato il quale stabilisce il diritto di chiunque abbia effettuato un pagamento non dovuto ad ottenerne la restituzione e di conseguenza stabilisce un obbligo di restituzione a carico di chi quel pagamento maggiorato o non dovuto ha acquisito e trattenuto.

D'altronde recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che anche la richiesta di restituzione dell'Iva versata in eccedenza in relazione a società cessata sia sottoposta a termine prescrizionale decennale.

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